Gli attori del personale a prestito


Termini nell'ambito del prestito di personale

  1. Contratto di lavoro tra prestatore* e lavoratore**
  2. Convenzione d'impiego tra prestatore e impresa acquisitrice
  3. Il lavoratore presta la sua opera nell'impresa acquisitrice

* Prestatore: definito anche impresa fornitrice, impresa di prestito, prestatore di personale
** Lavoratore: anche lavoratore temporaneo o lavoratore a prestito

Nota: il prestatore talvolta viene definito come il datore di lavoro "giuridico" e l'impresa acquisitrice come il datore di lavoro "effettivo".


Definizione di personale a prestito

Nella fornitura di personale a prestito, il datore di lavoro (= prestatore) mette a disposizione i suoi lavoratori ad un altro datore di lavoro (= imprese acquisitrici) per lo svolgimento di una prestazione. Tra prestatore e lavoratore (1) esiste un contratto di lavoro, tra prestatore e impresa acquisitrice (2) un contratto di fornitura a prestito ovvero una convenzione (2). Il lavoratore non presta la sua opera nell’azienda del prestatore, ma all’esterno, nell’impresa acquisitrice (3). Ne consegue una scissione della funzione di datore di lavoro: l’autorità in materia di obiettivi e di direttive professionali passa all’impresa acquisitrice (3). Gli altri diritti e doveri risultanti dal contratto di lavoro, specialmente l’obbligo di versamento del salario, restano al prestatore (1).

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