La CFSL e gli organi esecutivi

Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL)

In base all’articolo 47 OPI i Cantoni / gli organi cantonali d'esecuzione della legge sul lavoro sorvegliano l’applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro nelle aziende nella misura in cui nessun altro organo esecutivo sia competente al riguardo. I Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione («ispettorati cantonali del lavoro»). L'Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL) riunisce gli ispettorati del lavoro dei Cantoni. Link

SECO

In seno alla Segreteria di Stato dell'economia SECO il campo di prestazioni «Condizioni di lavoro» è responsabile delle questioni inerenti alla tutela della salute ed è attribuito alla Direzione del lavoro. La SECO è competente per i casi e le aziende di cui all'articolo 48 OPI. Link

Suva

Nel Dipartimento tutela della salute la Suva dispone di un'efficace organizzazione che si occupa di prevenzione di malattie e infortuni professionali in Svizzera. La Suva è l'organo d'esecuzione competente per gli articoli 49 e 50 OPI. Link

Indirizzi degli organi d'esecuzione

Link




Organizzazioni specializzate

Oltre agli organi esecutivi della legge sul lavoro e alla Suva, vi sono anche le cosiddette organizzazioni specializzate (cfr. articolo 85 capoverso 3 LAINF e articolo 51 OPI) a vigilare sull'attuazione delle prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni professionali nelle aziende. Link